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TRIBUNALE VARESE: DISABILI, RICONOSCIUTO DIRITTO SESSUALITA'

DisabileIl diritto alla sessualità è un diritto fondamentale che riguarda pertanto anche gli adulti dichiarati incapaci e le persone con disabilità. Per tale ragione né i tutori né la legge possono avere voce in capitolo riguardo alle loro relazioni sentimentali.

Lo ha dichiarato il Tribunale di Varese con un decreto emesso lo scorso 24 ottobre.

Nel caso di specie la vicenda riguardava una donna di 43 anni, affetta da un problema psichico, non in grado di gestire da sola delle incombenze della vita quotidiana. In particolare, nel 2005 era stata interdetta e la tutela del suo patrimonio era stata affidata ad un avvocato.
A far invertire la rotta di una vita tranquilla è sopraggiunto però un incontro: quello con il fratello della sua badante che, un giorno, le ha presentato un amico di pochi anni più giovane. Tra i due è nata una simpatia che presto si è trasformata in una vera e propria relazione. Quando allora la sorella è venuta a sapere del fatto ha informato subito la tutrice, temendo che l'uomo potesse approfittare della situazione in cui la donna versava. L'avvocato si è dunque rivolto a un giudice chiedendo un intervento immediato, dicendo alla donna interdetta di non incontrare più l'uomo. Nell'accertare le dinamiche dell'accaduto, il tribunale ha stabilito che «i rapporti sessuali sarebbero stati diversi ma avvenuti senza violenza né in assenza del consenso della interdetta stessa».
Ascoltate tutte le parti in causa, il giudice ha rigettato la richiesta della tutrice. «Il diritto alla sessualità è un diritto inviolabile, tutelato dalla Costituzione - si legge nell'ordinanza - da riconoscere anche alle persone adulte con disabilità psichiche, non potendosi la misura di protezione (nel caso di specie: l'interdizione) tradursi in un "esproprio" dei diritti fondamentali dell'individuo». «Il giudice tutelare - conclude la sentenza - può invece intervenire dove accerti che la sessualità è vissuta dall'interdetto non come soggetto, ma come oggetto; nel senso cioè che vi sia il rischio di violenze, abusi o sfruttamento della situazione di vulnerabilità». Con queste motivazioni, infine, il giudice ha prescritto unicamente un colloquio con una psicologa perché venga accertato se la donna possa ricevere un «pregiudizio psichico» dall'intrattenere questa relazione e se quest'ultima è a conoscenza dei metodi di contraccezione per evitare gravidanze indesiderate.

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