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CASSAZIONE: UCCISE IMPRENDITORE PER INSULTI,ESCLUSI FUTILI MOTIVI

Nessuna aggravante per futili motivi nei confronti di un operaio albanese che uccise il suo datore di lavoro, dopo l'ennesima offesa. La decisione arriva dalla Prima sezione penale della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dalla difesa del lavoratore. L'uomo l'11 novembre del 2008  in Valcamonica, uccise a colpi di spranga il titolare dell'azienda presso cui lavorava.

La Corte d'assise d'appello di Brescia aveva condannato l'operaio a 16 anni di reclusione con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi,dato che a scatenare la furia omicida dello straniero erano  stati gli insulti che l'imprenditore gli aveva rivolto, a proposito dello svolgimento delle sue mansioni. Un'umiliazione che ha condotto al gesto estremo l'operaio,  assunto in nero e in condizioni di semisfruttamento,con una paga di sei euro all'ora. In primo e secondo grado i magistrati di merito avevano stabilito che le circostanze attenuanti che l'uomo meritava per il fatto di essere  incensurato e essere una persona dedita al  lavoro e per aver compiuto un delitto di impeto consumato in un brevissimo momento, non erano prevalenti sulle  aggravanti dei futili motivi. Opposto è stato il parere della Corte di Cassazione. Nella sentenza  n.6796 del 2012 i Supremi Giudici hanno annullato l'aggravante dei futili motivi , sottolineando che  l'uccisione era stata determinata dalla ripetuta offesa al sentimento dell'onore. Gli ermellini hanno precisato che l'aggravante in questione è ammessa quando la condotta criminosa viene causata  da uno stimolo esterno così lieve,banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire secondo il comune modo di sentire  assolutamente insufficiente a provocare l'omicidio, tanto da potersi considerare più che una causa determinante dell'evento, soltanto  un pretesto per lo sfogo di un impulso criminale.

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